5 views
0

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera ai cosiddetti “biglietti nominativi” per i concerti venduti attraverso biglietterie automatizzate online. “Una segnalazione presentata al Garante, oltre all’omessa consultazione dell’Autorità sulla legge, prevista dal Regolamento UE, aveva lamentato il mancato rispetto del principio di proporzionalità e di minimizzazione dei dati della legge di bilancio”, ha ricordato il Garante.

Pur rilevando la mancata consultazione da parte del legislatore, l’Autorità ha tuttavia ritenuto “il trattamento dei dati personali previsto dalle nuove disposizioni proporzionato rispetto ai fini perseguiti con le nuove misure“. L’obiettivo di questa novità infatti è contrastare il fenomeno del seconday ticketing in relazione all’elusione e all’evasione fiscale, la tutela dei consumatori e la garanzia dell’ordine pubblico.

“La previsione normativa infatti limita la necessità dei biglietti nominativi e la conseguente verifica dell’identità dei fruitori solo ad alcune tipologie di spettacolo per impianti superiori a 5.000 spettatori (sono esclusi l’attività lirica e sinfonica, il jazz, il balletto, la danza, il circo), rinviando alla fase attuativa l’individuazione di dettaglio delle regole tecniche”, ha aggiunto il Garante. “Nelle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, l’Agenzia ha dato conto di tutte le garanzie introdotte per assicurare un trattamento di dati lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, con adeguate tutele a protezione dei dati, anche con riguardo all’utilizzo dello SPID”.

In sintesi non richiesta alcuna identificazione in caso di acquisto tradizionale presso i box office autorizzati, mentre vengono richiesti nome e cognome e un numero di cellulare allo scopo di asseverare la propria identità.

“Per quanto riguarda, invece, i dati di chi partecipa all’evento, sul biglietto di accesso dovranno essere riportati esclusivamente il nome e il cognome, con verifica dell’identità de visu all’accesso mediante documento d’identità”, ha concluso il Garante. “L’Agenzia dell’entrate non tratterà alcun dato personale relativo all’intestatario del biglietto”.